STATUTO HOUSINGLAB

Statuto dell’Associazione

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “HousingLab” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

Art 2 – L’Associazione ha sede in via Scarsellini 17, Comune di Milano (MI). Il Consiglio Direttivo con delibera potrà, previo congruo preavviso a tutti i soci, trasferire la sede e istituire sedi secondarie.

Art. 3 – L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti dei soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5 – L’Associazione persegue l’obiettivo di diffusione delle buone pratiche, la condivisione delle competenze e la sperimentazione partecipativa nell’ambito dell’abitare sociale e collaborativo. In particolare, HousingLab si occupa di:

  • nuovi modelli abitativi per nuovi modelli di famiglia
  • servizi collaborativi per l’abitare
  • comunità urbane
  • spazi pubblici e privati
  • rigenerazione di contesti abitativi esistenti
  • sostenibiltà sociale, ambientale ed economica delle abitazioni
  • sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle relazioni

Art. 6 – Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività senza alcuna finalità lucrativa:

a) promuovere e organizzare attività culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, concorsi, manifestazioni, visite sul tema abitare sociale e collaborativo;

b) promuovere, organizzare ed erogare attività anche verso i non soci quali corsi teorici e pratici, laboratori anche a carattere didattico nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Università;

c) creare una rete di stakeholders nazionali e internazionali per la condivisione e lo scambio idee ed esperienze sulle tematiche pertinenti e attraverso il confronto costruttivo portare allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche.

d) pubblicare e diffondere articoli, libri, pubblicazioni, video in formato digitale o cartaceo sul tema abitare sociale e collaborativo.

e) attività di gestore sociale degli immobili: accompagnamento degli inquilini nell’autogestione dei propri immobili

f) attività di promozione e accompagnamento sociale.

Art. 7 – L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, dei soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri soci. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Art. 8 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 9 – L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 10. – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo delega a un componente del Consiglio Direttivo l’ammissione dei soci. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

Art.11 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

L’associazione è aperta ad ogni persona fisica e giuridica, italiana o straniera, ad Enti ed altri soggetti, interessati o favorevoli all’attuazione dell’oggetto associativo e che accettano il presente statuto, oltre alla sottoscrizione della quota sociale da parte del candidato.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

  • soci fondatori,
  • soci ordinari,
  • soci onorari.

Si considerano fondatori i soci ordinari intervenuti all’Atto Costitutivo. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati. Soci onorari sono considerari coloro che abbiano concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell’Associazione. In virtù di tali apporti, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 12 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 13 – La quota associativa è annuale e sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 15 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • fondi raccolti attraverso sottoscrizioni;
  • proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall’Associazione
  • proventi derivanti da manifestazioni culturali;
  • proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;
  • liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Art. 16 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 17 – Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vice Presidente;

Art. 18 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e ad essa compete: l’elezione dei membri del Consiglio Direttive, l’ approvazione del bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché la stesura dell’eventuale regolamento interno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale e sullo scioglimento secondo quato previsto dart Artt. 24 e 25 del presente Statuto.

L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà degli aventi diritto in prima convocazione. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che potranno farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci. Lo stesso delegato non può rappresentare più di due soci. Ogni associato ha diritto ad un voto. L’Assemblea deve essere convocata quando il consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.19 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art.20 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che può ricoprire anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige l’eventuale regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 21 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 23 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 24 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci,su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art.25 – Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Art. 26 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità sociale o ad altre Associazioni con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Norma finale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.